“Whistleblowing” (in inglese soffiata nel fischietto) è la sezione per la segnalazione degli illeciti nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione.
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Le nuove norme hanno la finalità di introdurre meccanismi e misure omogenee di tutela a favore di chi, al fine di segnalare fatti o informazioni relative a possibili illeciti, può incorrere nel rischio di essere oggetto di atti di ritorsione che possono, direttamente o indirettamente, recare danno alla sua vita privata o professionale.
Dipendenti, consulenti, fornitori, partners e società di service, possono effettuare la loro segnalazione cliccando qui.
È assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante nel rispetto ed entro i limiti di legge e lo garantisce da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.
La segnalazione di vigilanza “Whistleblowing” è per antonomasia un atto di tutela, attraverso cui il segnalante contribuisce alla rilevazione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
L’identità del segnalante verrà protetta, garantendosi la riservatezza dello stesso, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, la riservatezza e/o l’anonimato non possano essere opposti (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.).
Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 c.c. del Codice civile, il soggetto che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza anche in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
Ogni informativa impropria, sia in termini di contenuto che di forma che dovesse integrare gli estremi della calunnia o della diffamazione ovvero fuori da tali casi di rilevanza penale cagionare un danno ingiusto, oltre ad avere rilevanza penale e/o civilistica al risarcimento del danno sarà passibile comunque ed in ogni caso delle sanzioni disciplinari previste dal sistema sanzionatorio della società.
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